Descrizione
Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
In Comune di Cantù …
In base al regolamento Tari approvato con deliberazione di consiglio comunale del 28/6/2021, n. 38 sono previste le seguenti modalità di rateizzazione. Per gli avvisi di accertamento, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a 100 euro, il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione secondo il seguente schema.
- a) fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione
- b) da 100,01 euro a 500,00 euro fino a quattro rate mensili
- c) da 500,01 euro a 3.000,00 euro fino a dodici rate mensili
- d) da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro fino a ventiquattro rate mensili
- e) da 6.000,01 euro a 20.000,00 euro fino a trentasei rate mensili
- f) oltre euro 20.000,00 euro fino a quarantotto rate mensili.
In caso di particolari esigenze, comprovate da una situazione di particolare difficoltà o per presenza di altre rateazioni già in essere, i limiti nella rateazione, sopra individuati, possono essere adeguati con provvedimento del funzionario responsabile, anche oltre le 48 rate, fermo restando il limite massimo di 72 rate.
L’utente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun me-se, salvo particolari esigenze del contribuente da valutare nell’atto di concessione della rateazione.
Per gli avvisi bonari è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione con le seguenti modalità:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, in base ad una situazione ISEE non superiore a 15.000,00 euro
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi (tasso legale), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Per la rateazione si considera il seguente schema:
- a) fino a 50,00 euro nessuna rateizzazione
- b) da 50,01 euro a 500,00euro fino a quattro rate mensili
- c) da 500,01 a 3.000,00 euro fino a dodici rate mensili
- d) da 3.000,01 a 6.000,00 euro fino a ventiquattro rate mensili
- e) da 6.000,01 a 20.000,00 euro fino a trentasei rate mensili
- f) oltre euro 20.000,00 euro fino a quarantotto rate mensili.
