Back to top

Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze non domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione per utenze non domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque (persona fisica o giuridica), occupi o detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Descrizione

In Comune di Cantù …

Le occupazioni di locali e aree, così come la cessazione dell’occupazione, devono essere dichiarati entro 90 giorni dal verificarsi dell’occupazione o della cessazione, con i moduli che potete trovare in queste stesse pagine e che sono in distribuzione presso l’ufficio tributi.

Si fa presente che le occupazioni già dichiarate per la tassa rifiuti o per la TARES sono state automaticamente considerate ai fini TARI.

Le dichiarazioni di occupazione quindi devono essere fatte solo in caso di variazioni come ad esempio: per cambio di residenza, trasferimento da o in altro comune, variazione della superficie dei locali per qualsiasi motivo anche in caso ci si renda conto che si sta pagando su una superficie inferiore a quella a disposizione. Si fa presente che:

  • è obbligatorio indicare i dati catastali degli immobili oggetto di occupazione
  • non devono essere comunicate le variazioni dei componenti il nucleo famigliare in quanto il Comune provvederà ad incrociare i dati con l’anagrafe comunale per il calcolo della parte legata ai componenti del nucleo famigliare alla data del 1 gennaio di ogni anno
  • la superficie da indicare è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. La superficie tassabile dei locali è misurata al filo interno dei muri, quella delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato
  • si considerano locali tassabili tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso. Sono inoltre tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
     

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Per calcolare la TARI per una utenza non domestica si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche possono smaltire i rifiuti urbani in modo autonomo, al di fuori del pubblico servizio, affidandosi a ditte private autorizzate. In questo caso, le utenze domestiche non devono pagare la parte della tariffa rifiuti legata alla quantità di rifiuti smaltiti privatamente (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

Per ottenere questa riduzione sulla tariffa rifiuti, le utenze non domestiche devono attestare il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio tramite una documentazione rilasciata dal gestore privato e comunicarlo al comune. 

La comunicazione va presentata entro il 30 giugno di ogni anno e avrà validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Documentazione attestante il titolo di possesso
Documentazione necessaria a dimostrare il diritto alle riduzioni o esenzioni
Planimetria catastale dei locali e delle aree

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Ultimo aggiornamento: 26/11/2025 10:05.51

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?